Avviso ai soggetti certificati e al mercato – 11 settembre 2026
Il 9 aprile 2026 UNI ha pubblicato la UNI 11337-8:2026, “Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 8: Sistema di gestione dei processi digitalizzati in una organizzazione operante nel settore delle costruzioni e dell’immobiliare”.
La nuova norma sostituisce e ritira la UNI/PdR 74:2019 sui sistemi di gestione BIM, avviando un periodo di transizione che dovrà concludersi entro l’8 aprile 2028.
Le principali date della transizione
- 9 aprile 2026: pubblicazione della UNI 11337-8:2026 e ritiro della UNI/PdR 74:2019;
- 8 gennaio 2027: termine oltre il quale la UNI/PdR 74:2019 potrà essere utilizzata esclusivamente per le attività di sorveglianza;
- 8 aprile 2028: termine ultimo per completare la transizione delle certificazioni.
Cosa cambia con la UNI 11337-8:2026?
Non si tratta di un semplice cambio di numerazione. La nuova norma modifica e amplia l’oggetto della certificazione.
Si passa dal BIM, considerato principalmente come metodo per la progettazione e la gestione informativa delle opere, a un vero e proprio Sistema di Gestione e di Governo dei Processi Digitalizzati (SGPD).
Il nuovo sistema è orientato al governo:
- dei dati e delle informazioni;
- dei flussi informativi dell’organizzazione;
- dei processi decisionali;
- dei processi interni e di commessa;
- delle relazioni con clienti, fornitori e altre organizzazioni coinvolte;
- dell’infrastruttura digitale necessaria alla gestione delle informazioni.
La UNI 11337-8:2026 è strutturata secondo l’impostazione comune dei sistemi di gestione ISO e mette a disposizione strumenti per affrontare la trasformazione digitale in modo integrato e coerente con il contesto organizzativo.
Cosa comporta per le organizzazioni già certificate?
I certificati rilasciati secondo la UNI/PdR 74:2019 possono essere mantenuti durante il periodo transitorio, nel rispetto delle ordinarie attività di sorveglianza e delle condizioni previste dal processo di certificazione.
Entro l’8 aprile 2028, tuttavia, tutti i certificati riferiti alla prassi ritirata dovranno essere sostituiti con certificati emessi secondo la UNI 11337-8:2026.
Il passaggio alla nuova norma avviene attraverso uno specifico audit di transizione, che può essere effettuato:
- in concomitanza con un audit di sorveglianza programmato;
- durante l’audit di rinnovo;
- attraverso un audit dedicato.
Quando il certificato viene aggiornato esclusivamente in seguito all’esito positivo dell’audit di transizione, la data di prima emissione e la scadenza del ciclo di certificazione in corso non subiscono modifiche.
Se la transizione non viene completata entro l’8 aprile 2028, il certificato riferito alla UNI/PdR 74:2019 dovrà essere ritirato e non potrà più essere considerato valido.
Che cosa esamina l’audit di transizione?
L’audit non si limita al riesame della documentazione del sistema di gestione. La verifica deve accertare l’effettiva applicazione dei nuovi requisiti ai processi gestiti dall’organizzazione.
In particolare, l’audit comprende:
- la definizione dei processi compresi nel campo di applicazione del Sistema di Gestione e di Governo dei Processi Digitalizzati;
- la gestione delle risorse umane necessarie all’istituzione, all’attuazione, al mantenimento e al miglioramento continuo del SGPD;
- la verifica delle competenze e delle qualificazioni pertinenti delle figure coinvolte nei processi digitalizzati;
- la gestione dell’architettura infrastrutturale dei processi di sede e di commessa;
- la gestione dell’ACDat – Ambiente di Condivisione dei Dati;
- il soddisfacimento dei requisiti previsti dall’Appendice B della norma, in funzione dei processi gestiti;
- la verifica di un progetto pilota, pregresso oppure in corso, secondo quanto previsto dall’Appendice D.
L’audit di transizione può essere svolto da remoto?
Sì. Le disposizioni Accredia consentono agli organismi di certificazione di effettuare l’audit di transizione anche da remoto.
Per le organizzazioni caratterizzate da un livello di rischio o complessità medio o alto, la verifica a distanza dei processi produttivi è però subordinata a una specifica analisi dei rischi.
L’analisi deve valutare la fattibilità di un audit totalmente o parzialmente da remoto, tenendo conto delle caratteristiche dell’organizzazione, dei processi esaminati e delle prescrizioni internazionali applicabili. Le relative registrazioni devono essere conservate e rese disponibili all’ente di accreditamento.
La scadenza intermedia dell’8 gennaio 2027
Il periodo di transizione prevede anche una scadenza intermedia importante.
Fino all’8 gennaio 2027, gli organismi di certificazione possono utilizzare la UNI/PdR 74:2019 per le attività di sorveglianza, prima certificazione e rinnovo.
Dopo questa data, la prassi ritirata potrà essere utilizzata esclusivamente per le attività di sorveglianza. Le nuove certificazioni e i rinnovi potranno essere effettuati secondo la UNI 11337-8:2026 dagli organismi che avranno completato l’adeguamento del relativo accreditamento.
Come prepararsi alla transizione
Le organizzazioni già certificate dovrebbero pianificare il passaggio con adeguato anticipo, evitando di concentrare tutte le attività in prossimità della scadenza finale.
Tra gli aspetti da prendere in considerazione rientrano:
- l’analisi delle differenze tra il sistema esistente e i requisiti della UNI 11337-8:2026;
- la ridefinizione del campo di applicazione del SGPD;
- la mappatura dei processi digitalizzati interni e di commessa;
- la verifica delle responsabilità, delle competenze e delle risorse coinvolte;
- il riesame dell’architettura infrastrutturale e dell’ACDat;
- la selezione e la documentazione del progetto pilota previsto dalla norma;
- la programmazione dell’audit di transizione all’interno del ciclo di certificazione.
L’analisi e l’implementazione del sistema restano sotto la responsabilità dell’organizzazione. L’organismo di certificazione mantiene un ruolo indipendente e non può svolgere attività di consulenza finalizzate alla predisposizione del sistema che sarà successivamente sottoposto ad audit.
Il ruolo di GCERTI Italy | SB
GCERTI Italy | SB opera come Organismo di Terza Parte indipendente nella valutazione della conformità dei sistemi di gestione, nel rispetto degli schemi e degli scopi di accreditamento applicabili.
Per le organizzazioni certificate, il percorso di transizione sarà pianificato tenendo conto del ciclo di certificazione in corso, delle attività di sorveglianza o rinnovo già programmate e delle disposizioni previste dalla nuova norma.
GCERTI Italy | SB può fornire informazioni imparziali sui requisiti di certificazione, sulle modalità dell’audit e sulle tempistiche disponibili, senza intervenire nell’implementazione del sistema di gestione.
Devi pianificare la transizione alla UNI 11337-8:2026?
Contatta GCERTI Italy | SB per ricevere informazioni sulle modalità e sulle tempistiche dell’audit di transizione.
Domande frequenti sulla transizione
Quale norma sostituisce la UNI/PdR 74:2019?
La UNI/PdR 74:2019 è stata sostituita dalla UNI 11337-8:2026, dedicata al Sistema di Gestione e di Governo dei Processi Digitalizzati delle organizzazioni operanti nel settore delle costruzioni e dell’immobiliare.
Entro quando deve essere completata la transizione?
La transizione delle certificazioni deve essere completata entro l’8 aprile 2028. Entro questa data i certificati secondo la UNI/PdR 74:2019 devono essere ritirati e riemessi secondo la UNI 11337-8:2026.
È necessario attendere il rinnovo del certificato?
No. L’audit di transizione può essere effettuato durante una sorveglianza, in occasione del rinnovo oppure attraverso un audit separato.
La transizione modifica la scadenza del certificato?
Se il certificato viene aggiornato esclusivamente in seguito al superamento dell’audit di transizione, la scadenza del ciclo in corso e la data di prima emissione non cambiano.
L’audit può essere effettuato completamente da remoto?
La modalità da remoto è ammessa, ma per le organizzazioni con rischio o complessità medio-alti deve essere preceduta da un’analisi documentata che ne valuti la fattibilità totale o parziale.
Fonti: UNI 11337-8:2026 e Circolare tecnica Accredia DC n. 20/2026. Le informazioni riportate costituiscono una sintesi divulgativa. Per l’applicazione puntuale dei requisiti è necessario consultare la norma, le disposizioni Accredia e la documentazione contrattuale relativa al proprio ciclo di certificazione.
L’eccellenza non si dichiara. Si valida.
