GCERTI ITALY firma convenzione per i servizi di MARCATURA CE per i dispositivi DPI
GCERTI ITALY è lieta di informare che ha sottoscritto in esclusiva per l’Italia un accordo di collaborazione con un Organismo di Certificazione Notificato, al fine di poter erogare servizi di marcatura CE per i DPI.
Tutti i fabbricanti di DPI di II o di III categoria devono certificare i propri dispositivi presso un Organismo Notificato.
E’ bene ricordare che per definizione il fabbricante è “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale”.
I Dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018, in sostituzione della Direttiva 89/686/CEE, e prevede, nel caso di DPI di categoria II e III, l’intervento di un Organismo Notificato nella fase di approvazione di progetto e, per la categoria III, anche un controllo della produzione.
Il dispositivo di protezione individuale viene definito come un “dispositivo progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza”.
I DPI appartenenti alla seconda e terza categoria devono essere sottoposti alla procedura di Certificazione CE da parte di un Organismo Notificato (modulo B del Regolamento 2016/425). Inoltre i DPI appartenenti alla terza categoria devono anche essere sottoposti al controllo della produzione (modulo C2 o modulo D del Regolamento 2016/425). Nel caso di controllo della produzione, il DPI dovrà essere marcato CE riportando anche il numero dell’Organismo che effettua il controllo.
La procedura di certificazione del prodotto (modulo B), detta “certificazione del tipo”, prevede l’esecuzione di prove di laboratorio, condotte presso i laboratori qualificati in convenzione con la GCERTI ITALY.